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Principi chiari.
Fonti giuridiche verificabili.
Questi sono i principali atti normativi polacchi sulla mediazione. Prima di iniziare spieghiamo le regole applicabili al tuo caso.
Cause civili, familiari e commerciali
Codice di procedura civile polacco, articoli 183¹–183¹⁵: volontarietà, imparzialità, riservatezza, svolgimento della mediazione e approvazione dell’accordo. L’articolo 183¹¹ consente sessioni a distanza con il consenso delle parti. L’articolo 183¹² § 2² disciplina la firma elettronica qualificata.
Kodeks postępowania cywilnego — Dz.U. 2026 poz. 468 ↗Accordo e approvazione del tribunale
In una causa civile polacca, l’accordo raggiunto davanti al mediatore produce gli effetti di una conciliazione giudiziale dopo l’approvazione del tribunale. Se è suscettibile di esecuzione forzata, l’approvazione avviene mediante l’apposizione della clausola esecutiva. Non ogni questione può essere definita in questo modo; restano applicabili le forme speciali e il divorzio richiede una sentenza. Dopo una mediazione contrattuale, la domanda di approvazione va al tribunale circondariale del luogo in cui è stato concluso l’accordo, salvo che le parti ne indichino un altro nell’accordo stesso. Se nessuno dei due criteri è applicabile, è competente il tribunale circondariale della residenza o sede del richiedente. In caso di invio giudiziale, il mediatore deposita verbale ed eventuale accordo presso il giudice della causa. Per i procedimenti anteriori occorre considerare le norme transitorie.
KPC — art. 183¹³–183¹⁵ ↗Cause penali
Il procedimento è disciplinato dall’articolo 23a del Codice di procedura penale polacco e dal regolamento del Ministro della Giustizia del 7 maggio 2015 sulla mediazione nelle cause penali. L’esito della mediazione non determina quello del procedimento penale.
I costi sono a carico dell’Erario polacco. Per questa forma di mediazione i partecipanti non pagano il compenso del mediatore.
Kodeks postępowania karnego — art. 23a, 178a, 619 § 2 ↗Rozporządzenie z 7.05.2015 — Dz.U. 2015 poz. 716 ↗Costi e richiesta
Controversie patrimoniali: 2% del valore fino a 200.000 PLN, con minimo di 300 PLN e massimo di 4.000 PLN. Oltre 200.000 PLN: 4.000 PLN più l’1% dell’eccedenza, fino a un massimo di 8.000 PLN. Il compenso viene arrotondato per eccesso allo zloty intero. Cause non patrimoniali o con valore non determinabile: 300 PLN per la prima sessione e 200 PLN per ogni successiva, fino a un massimo di 900 PLN. Mediazione svolta senza sessioni in questa categoria: 300 PLN.
Il risultato è il compenso complessivo del mediatore, non una quota per persona. Le spese documentate sono separate: locali fino a 110 PLN per sessione, corrispondenza fino a 50 PLN e trasferte secondo le disposizioni applicabili. L’IVA si aggiunge quando il mediatore è tenuto ad applicarla. Se le parti non avviano la mediazione, il rimborso delle spese sostenute è soggetto a un limite separato di 110 PLN.
Rozporządzenie z 12.02.2026 — Dz.U. 2026 poz. 170 ↗Fonti verificate il 23 ottobre 2026.